Registrato a Belluno il 28-07-2009 (n.2062)

Lo Statuto del C.R.A.L. farrese è un insime di articoli che contengono informazioni circa il C.R.A.L , la sua sede e la sua struttura burocratica e sociale

Denominazione sociale:

E’costituita la ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRAL FARRESE.

Sede sociale:

L’associazione ha sede legale provvisoria in Mel (BL) via Farra, 66. L’associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti che la stessa è libera di aderire.

Attività e scopo:

L’associazione svolge senza scopo di lucro attività principale nell’organizzare tornei di calcio, di pallavolo, corsi di ginnastica dolce. Avrà come attività collaterali lo sport in genere, il turismo, la cultura, l’ambiente, la ricreatività, l’assistenza curando in particolare la promozione e l’organizzazione di eventi, con gestione anche di strutture necessarie allo scopo. Sono compiti dell’Associazione: a) contribuire allo sviluppo culturale e sociale dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive; b) organizzare attività sportive in genere, turistiche, culturali, assistenziali anche con forme consortili tra Associazioni e altre organizzazioni democratiche; c) avanzare proposte agli enti pubblici, ai comitati di quartiere, di circoscrizione, di scuola e di istituto per una adeguata programmazione sul territorio; d) organizzare iniziative con annesse attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, servizi, compresa la gestione di strutture come Palestre, Impianti Sportivi, Ostelli, Case Vacanze, Sedi sociali aventi servizio di ristorazione e la mescita di bevande e alimenti, atte a soddisfare le esigenze di tutti i soci dell’Associazione o dei soci aderenti ad Associazioni della medesima organizzazione nazionale; e) rendere pubbliche le sopraccitate attività anche via internet.

Modalità di adesione:

Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

> Modalità di adesione (Articolo 5):

Per essere ammessi a socio è necessario compilare la domanda e sottoscriverla con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico; 2) versare la quota stabilita; 3) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organismi Sociali. E’ compito del legale rappresentante dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione a libro soci, da diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. In caso di mancato accoglimento della richiesta presentata dal socio, alle motivazioni del Consiglio Direttivo, il socio può interporre appello all’assemblea.

> Modalità di adesione (Articolo 6):

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statuarie e con i regolamenti dell’Associazione, alla prima riunione ordinaria successiva all’iscrizione del socio stesso il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri (se nominato) o il Collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale a cui è Affiliato. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

> Modalità di adesione (Articolo 7):

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. I soci, con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

> Modalità di adesione (Articolo 8):

I soci sono tenuti: a) al pagamento della tessera sociale perentoriamente entro la scadenza (365° giorno dalla data del rilascio della tessera); b) alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

> Modalità di adesione (Articolo 9):

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Patrimonio sociale (art 10):

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione; 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi.

> Patrimonio sociale (Articolo 11):

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne trasmissibili ad alcuno per cessione.

Rendiconto economico:

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

> Rendiconto economico (Articolo 13):

Il residuo attivo del rendiconto sarà devoluto come segue: 1) l’Associazione ha l’obbligo di impiegare il rimanente per iniziative di carattere sportivo, culturale, turistico e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.

Divieto distribuire utili:

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione nonché il fondo di riserva durante la vita dell’associazione salvo disposizioni di Legge.

Assemblea:

Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno della sede dell’Associazione con almeno 10 giorni di preavviso oppure con avviso scritto a ogni socio. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.

> Assemblea (Articolo 16):

L’assembla ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 01 Gennaio al 30 Aprile, essa: a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; b) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; c) elegge il Consiglio Direttivo; d) elegge, se richiesto o proposto, il Collegio Sindacale; e) elegge, se richiesto o proposto, il Collegio dei Probiviri; f) approva il rendiconto economico consultivo e preventivo; g) approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell’Ast.13 del presente Statuto; h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

> Assemblea (Articolo 17):

L’assemblea straordinaria è convocata: a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno il 3/4 del corpo sociale. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

> Assemblea (Articolo 18):

In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.

> Assemblea (Articolo 19):

Per deliberare sulle modifiche apportate allo Statuto o al Regolamento dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

> Assemblea (Articolo 20):

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione hanno diritto di voto tutti i soci.

> Assemblea (Articolo 21):

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e resta in carica 2 anni; è composto da un minimo di 5 a un massimo di 25 Consiglieri eletti tra i soci.

> Consiglio Direttivo (Articolo 23):

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario Amministrativo, L’economo-cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e l’economo-cassiere compongono la Presidenza. E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri (se nominati) partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale (se nominato), del Collegio dei Probiviri (se nominato), sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico anche tramite una deliberazione forfetaria. Le dimissioni da Consigliere vanno comunicate con lettera al Consiglio Direttivo.

> Consiglio Direttivo (Articolo 24):

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 90 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta da uno dei Vice Presidenti.

> Consiglio Direttivo (Articolo 25):

Il Consiglio Direttivo deve: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci; b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) redigere i rendiconti; d) compilare i progetti per l’impiego del residuo del rendiconto da sottoporre all’Assemblea; e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività prevista dal presente Statuto; f) formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; g) deliberare circa la sospensione e l’espulsione dei soci; h) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Rappresentanza Legale:

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l’Ufficio di Presidenza. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Scioglimento dell'Associazione:

L’assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti con esclusione delle deleghe, così pure per la richiesta di convocazione dell’assemblea per lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

> Scioglimento dell'Associazione (Articolo 28):

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica con qualità analoghe, fatta salva ogni altra disposizione di Legge.

Norme di rinvio:

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione o dell’Ente di Promozione a cui è affiliata, in subordine le norme del Codice Civile.