STATUTO SOCIALE:
Repertorio n°2795 - Raccolta n°520 registrato il 17 giugno 1998 al n°905




DENOMINAZIONE, NATURA E SCOPI:

ARTICOLO 1

Il “Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori di Farra di Mel”, operante sotto la denominazione “C.R.A.L. FARRESE”, con sede in Mel (BL), Via Farra n.66, è un’associazione ricreativa che svolge attività nei settori dello sport, della cultura, del turismo e ambiente, nei settori della ricreatività e del tempo libero.

ARTICOLO 2

Il “C.R.A.L. FARRESE” è un circolo apolitico e aconfessionale e non ha alcuna finalità di lucro, né diretto né indiretto.

ARTICOLO 3
Gli scopi dell’associazione sono:

a) propagandare e incrementare lo sport promuovendo ogni forma di attività sportiva, agonistica e ricreativa, nonché aderire agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;
b) contribuire allo sviluppo sociale, civile e culturale dei suoi aderenti;
c) promuovere e coordinare le attività del tempo libero in sedi aperte ai soci.

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato.
Per essere ammesso come socio, è necessario presentare apposita richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo contenente le seguenti indicazioni:
nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione, dichiarazione di attenersi alle norme del presente statuto nonché alle deliberazioni degli organi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo accoglie o respinge la richiesta di ammissione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Se nel termine sopra indicato il Consiglio non si esprime, si intende che la domanda è stata respinta
Qualora la richiesta venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva la successiva assemblea ordinaria dei soci.
L’ammissione all’assemblea è a tempo determinato.
Se un socio non è in regola con le quote decade automaticamente allo scadere dell’anno.

ARTICOLO 5

I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali del circolo e di partecipare alle manifestazioni indette dal circolo medesimo.

ARTICOLO 6

I soci sono tenuti:
a) al pagamento della tessera sociale;
b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ARTICOLO 7

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo.
Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando la quota morosa ed una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea ordinaria successiva alla domanda.


PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 8

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
I) patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo;
II) contributi, donazioni, elargizioni, lasciti che da qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, italiani o stranieri, possano ad esso pervenire.
III) dal fondo di riserva.

ARTICOLO 9

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
In nessun caso il contributo o la quota sociale è trasmissibili per atto tra vivi, né rivalutabile


BILANCIO

ARTICOLO 10

Il bilancio è relativo all’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea ordinaria entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Il bilancio deve essere specifico ed analitico e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, relativa all’attività di “gadgets” o di servizi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e delle attività su cui sono corrisposti contributi alle amministrazioni pubbliche.
Il residuo attivo risultante dal bilancio approvato dall’assemblea dei soci, sarà devoluto come segue:
a) il 10% al fondo di riserva;
b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sportivo, culturale, assistenziale o per l’acquisto di immobili, impianti, attrezzature per i fini statutari.
All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”. Il bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 11
ORGANI SOCIALI

Organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) l’Economo Cassiere.


L’ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie, entrambe sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo.
L’assemblea straordinaria è convocata:
a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
b) quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 un quinto dei soci.
L’assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro 30 (trenta ) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ARTICOLO 13

L’assemblea si ordinaria che straordinaria sono convocate con avviso scritto inviato a ciascun socio e/o esposto presso la sede sociale.
L’avviso di convocazione deve indicare, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, può essere convocata in prima e in seconda convocazione nello stesso giorno purchè tra le due convocazioni vi sia un intervallo di almeno mezz’ora.

ARTICOLO 14

L’assemblea ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
c) procede alla nomina delle cariche sociali;
d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
e) approva il bilancio consuntivo e preventivo delegando alla presidenza gli adempimenti fiscali;
f) approva gli stanziamenti per iniziative previste. 

ARTICOLO 15

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in tutte le questioni poste all’ordine del giorno;
Il socio, impossibilitato ad intervenire in assemblea, può essere rappresentato da un altro socio presente mediante delega scritta.
Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

ARTICOLO 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile per la valida costituzione dell’assemblea, in prima convocazione, la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, mentre in seconda convocazione, l’assemblea è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed è necessario il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.

ARTICOLO 17

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci di età non inferiore ai quattordici anni.
I soci minorenni o legalmente incapaci parteciperanno all’assemblea per mezzo dei loro rappresentanti legali esercenti su di essi la potestà.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o del contributo. Inoltre a norma di legge il diritto spetta ad ogni socio per l’approvazione e la modificazione dello dello statuto, del regolamento per la nomina degli organi direttivi.

ARTICOLO 18

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro delle adunanze e delle delibere.


CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e resta in carica due anni; è composto da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 18 (diciotto) consiglieri eletti tra i soci, purché di età non inferiore ai quattordici anni.
In caso di membri minorenni, essi agiranno per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali esercenti su di loro la potestà.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Amministrativo, l’Economo Cassiere e fissa le competenze degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva turistica ecc..).
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e l’Economo Cassiere compongono la Presidenza. E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo complessivo di 25 (venticinque) componenti.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 (trenta) giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (lettera, telegramma o fax) spedito con un anticipo di almeno sette giorni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purchè sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente, coadiuvato dal Segretario che ha il compito di redigerne i verbali; in caso di assenza o impedimento del Presidente tali assemblee sono presiedute da un Vice Presidente.
Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza mediante votazioni che possono essere fatte per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto. In caso di parità, ha la maggioranza il voto del Presidente o di chi presiede la riunione in sua sostituzione.
In caso di dimissioni di singoli Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede direttamente alla loro sostituzione nominandone altrettanti, con delibera ratificata dalla prima Assemblea ordinaria successiva. I Consiglieri che subentrano durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, che, in ogni caso, rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente di un Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto deve convocare entro 30 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo deve:
a) convocare l’assemblea dei soci;
b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto tenendo conto delle linee direttive approvate dall’assemblea dei soci;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
d) redigere i bilanci;
e) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio;
f) decidere ed autorizzare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
g) formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
h) deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione, e la espulsione dei soci;
i) favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo non vincolante. 

ARTICOLO 23

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del “C.R.A.L. FARRESE”; egli rappresenta il circolo a tutti gli effetti e nei confronti di qualsiasi terzo, pubblico o privato, ed ha la firma sociale esclusiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni vengono svolte da un componente l’Ufficio di Presidenza, nell’ordine previsto nel secondo comma dell’articolo 20 del presente statuto.
Il Presidente dura in carica due anni.

ARTICOLO 24

Possono essere nominati Vice Presidenti un numero minimo di uno fino ad un massimo di numero tre persone.
Il Segretario assiste il Presidente o il Vice Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed ha la direzione amministrativa del circolo.
I Vice-Presidenti ed il Segretario ed durano in carica due anni e sono rinnovabili.
L’Economo Cassiere, ha il compito di riscuotere ed incassare le quote dei nuovi soci, erogare le somme di denaro, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, nonché qualsiasi altro atto attinente alla la gestione di cassa. 

ARTICOLO 25

In caso di scioglimento, da deliberarsi con le maggioranze previste dall’articolo 15 del presente statuto, l’assemblea delibererà, con le medesime maggioranze, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, destinazione che dovrà comunque essere a favore di altre associazioni analoghe oppure a favore di fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1966 N° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 26

Per quant’altro non previsto dal presente statuto, decide l’assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei partecipanti.